Art. 7.
(Alloggiamento e vitto forniti dai comuni o da privati).

      1. L'Amministrazione della difesa può effettuare, in deroga alle norme vigenti, spese conseguenti ad alloggiamento e vitto forniti dai comuni o da privati al personale militare impiegato per le esigenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). La deroga opera anche in relazione alle tariffe e ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle norme vigenti.
      2. L'Amministrazione della difesa, ove non sia applicabile il sistema di somministrazione del vitto in natura, può attivare convenzioni con strutture di ristoro ovvero procedere all'attribuzione di buoni pasto giornalieri.